Nota sulla Direttiva Europea 851/2018

Commentiamo, per gli argomenti  rilevanti per l’Associazione, la nuova Direttiva Europea 851/2018 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Link alla Direttiva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=IT

Tra i Considerati della Direttiva appaiono rilevanti i seguenti:

punto n.40

La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un’opportunità per stimolare la ricerca e l’innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili.

Commento: viene riconosciuta l’importanza dei flussi biotici e l’importanza della sostituzione dei materiali non biodegradabili con materiali compostabili

punto n.48

Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

Commento: il riciclo è effettuato solo se quanto ottenuto è poi utilizzato come prodotto e non come recupero energetico

punto n.56

Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.

Commento: rifiuti organici prioritariamente verso il riciclo e non verso il recupero energetico che nella gerarchia europea viene dopo.

Dopo i considerati la Direttiva continua con gli articoli.

Nell’art.1 (Modifiche)

la direttiva 2008/98/CE è modificata con l’introduzione, nell’art.3 (definizioni) con, tra l’altro, l’introduzione di una definizione di rifiuti urbani:

2ter: «rifiuti urbani»: a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

Commento: Nella 152/2006 art. 184 (Classificazione) si ha una classificazione piuttosto simile ma non sono comprese le altre fonti. Tra i rifiuti speciali non sono citati espressamente quelli relativi alla pesca.

Sostituzione del punto 4 della direttiva 2008/98/CE che recitava:

4. «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;

e che diviene:

4. «rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;»

e aggiunto

«4 bis. «rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n.

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che sono diventati rifiuti;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=it

Commento: Nel testo italiano del Testo Unico ambientale 152/2006, art.183 (Definizioni) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; in linea con la vecchia definizione della Direttiva 2008/98/CE. L’articolo dovrebbe quindi essere innovato introducendo quindi anche gli uffici, attività all’ingrosso e le mense.

La Direttiva 208/98/CE è inoltre modificata con l’introduzione dell’art. 11bis

punto 1 lettera c

il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

Commento: attenzione al calcolo della raccolta differenziata perché non possono (non potranno) essere computati gli scarti come per esempio la plastica nel compostaggio. I dati delle analisi merceologiche condotte in Svizzera e in Germania mostrano un livello di contaminazione da plastiche del prodotto finale, superiore nel digestato degli impianti di digestione anaerobica rispetto al compost prodotto negli impianti di compostaggio tradizionali. (fonte: https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19763)

punto 4

Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.

Commento: non basta spargere sui terreni il prodotto ma si ricicla solo se ci sono benefici per l’agricoltura, questi benefici sono certi per il compost ma è più discutibile la situazione per altri prodotti.

Il 15 novembre è stato inviato al MATTM il nostro contributo per la revisione del c.d. “pacchetto rifiuti”.